DPCM 14 luglio 2020_ COVID-19: attività produttive e trasferte

15 July 2020

A tutti gli Associati,

come saprete, è stato pubblicato il nuovo DPCM 14 luglio 2020, che proroga fino al 31 luglio prossimo le disposizioni del DPCM 11 giugno volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, con riferimento alle attività economiche:

  • l’esercizio delle attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale continua ad essere soggetto all’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);
  • le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, comprensori sciistici, stabilimenti balneari e di ristorazione, nonché i servizi alla persona possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili (i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali);
  • lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive è consentito nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

A questo proposito, si segnala che il nuovo DPCM ha sostituito sia le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, sia le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (mentre gli altri allegati del DPCM 11 giugno rimangono confermati).

Quanto agli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM conferma, sempre fino 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Pertanto:

  1. non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
  2. sono consentiti gli ingressi nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi sopra indicati e dei loro familiari, nonché gli ingressi dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro dell’Ue;
  3. è consentito l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di paesi terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;
  4. restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute ovvero per comprovate ragioni di studio, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  5. sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. È comunque consentito l'ingresso in Italia dei cittadini (e i loro familiari) degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Tuttavia, a tali persone non possono beneficiare degli esoneri dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (c.d. quarantena) se, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato nei “Paesi vietati”.

In ogni caso, se l’ingresso in Italia avviene da Stati o territori diversi da quelli di cui al precedente n. 1 o se in tali Stati e territori (“diversi”) si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri:

  • l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • il personale viaggiante;
  • il personale sanitario in ingresso in Italia;
  • i lavoratori transfrontalieri;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48);
  • chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

Si segnala che ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli della dichiarazione sui motivi del viaggio, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi vietati. Tale previsione non si applica ai lavoratori transfrontalieri, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano e agli studenti.

 


Paese: Italy
trasferte| Covid19| Confindustria

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