"Schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria"
La nuova legge sancisce non solo una terminologia più corretta: stabilisce anche il divieto di utilizzare i termini “cuoio” e “pelle” per identificare materiali non derivati da spoglie di animali
L’approvazione è avvenuta nella seduta di giovedì 28 maggio 2020.
Il Decreto specifica il divieto di messa in vendita o in commercio, con i termini “cuoio”, “pelle”, “pelliccia”, di prodotti che non siano ottenuti unicamente da spoglie animali, sottoposte ai rispettivi trattamenti consentiti e lavorate appositamente per conservarne le specifiche caratteristiche naturali.
Viene aggiunto che il divieto si applica anche nel caso in cui termini richiamati siano usati come aggettivi e sostantivi, inseriti quali prefissi o suffissi o sotto nomi generici, anche se tradotti in lingua diversa dall’italiano.
Oltre a prevedere sanzioni per i trasgressori, si stabilisce che per i prodotti ottenuti da lavorazioni nei Paesi esteri, che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, l’etichetta debba contenere l’indicazione dello Stato di provenienza.
Sono previste anche attività di accertamento delle violazioni, che dovranno essere svolte dalle Camere di Commercio, dall’Agenzia delle Dogane, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Giudiziaria, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico curerà l’attività di monitoraggio e coordinamento delle disposizioni. Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiest.
Link alla pagina del Senato della Repubblica:
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40019.htm#